CODICE CIVILE › Libro PRIMO › Titolo VII
Art. 241 Prova in giudizio
In vigore dal 7 feb 2014 Copia link Testo vigente Testo annotatoQuando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.
Storico versioni· 1 modificazione PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-241
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 19/04/1942 al 06/02/2014 · D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: ha disposto con l'art. 16, comma 1, lettera a la modifica dell'art. 241, rubrica; con l'art. 16, comma 1, lettera b la modifica dell'art. 241, comma 1; con l'art. 16, comma 1, lettera c l'abrogazione del comma 2 dell'art. 241. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360