Art. 239
Reclamo dello stato di figlio
Le tue annotazioni
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Reclamo dello stato di figlio
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L'articolo disciplina i casi in cui una persona può agire per reclamare un diverso stato di figlio rispetto a quello risultante. Ciò è consentito in caso di supposizione di parto, sostituzione di neonato o se la persona, pur nata nel matrimonio, è stata registrata come figlia di ignoti (salvo adozione). Inoltre, l'azione spetta a chi vuole ottenere lo stato conforme alla presunzione di paternità se iscritto o riconosciuto diversamente, oppure per reclamare un nuovo stato una volta rimosso quello precedente.
La norma mira a garantire a ciascun individuo il diritto di far accertare e vedersi riconosciuto il proprio reale stato di figlio, consentendo di superare risultanze anagrafiche non veritiere o contrastanti con le presunzioni di legge.
Si applica a chi intende far accertare il proprio effettivo stato di figlio nei casi tassativamente previsti di errata o mancata attribuzione dello stato originario.
Una persona scopre di essere stata scambiata nella culla alla nascita con un altro neonato. In base a questa norma, può avviare l'azione di reclamo dello stato di figlio per ottenere legalmente l'attribuzione della maternità e paternità biologiche.
L'articolo 239 è stato modificato dall'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.