CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII›Capo I
Art. 234
Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
In vigore dal 7 feb 2014
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-234