CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 229
AbrogatoRipetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-229