Art. 229 · Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V

Art. 229

Abrogato273 / 3280

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.

In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-229