CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. V
Art. 229
Abrogato273 / 3261Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
In vigore dal 20 set 1975
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-229