CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 237

Fatti costitutivi del possesso di stato.

In vigore dal 29 dic 2016
Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-237

In sintesi

L'articolo stabilisce che il possesso di stato si ricava da un insieme di circostanze che provano il legame di filiazione e parentela tra una persona e la famiglia a cui afferma di appartenere. Perché si realizzi, devono concorrere contemporaneamente tre fatti specifici. Il genitore deve aver trattato la persona come figlio, occupandosi del suo mantenimento, della sua educazione e del suo collocamento. Inoltre, la persona deve essere stata costantemente considerata figlio nei rapporti sociali ed essere stata riconosciuta come tale dalla famiglia.

Perché esiste questa norma

La norma definisce gli elementi concreti e continui necessari per dimostrare l'esistenza del possesso di stato di figlio all'interno di una famiglia.

A chi si applica

Si applica alla persona che intende dimostrare la propria appartenenza a una determinata famiglia e ai componenti della famiglia stessa.

Esempio pratico

Una persona cresciuta da un genitore che ha sempre provveduto a mantenerla, istruirla e aiutarla nell'inserimento sociale intende dimostrare il legame di filiazione. Per provare il possesso di stato, dimostra che la famiglia l'ha sempre considerata parte del nucleo e che anche nella cerchia sociale e amicale è sempre stata trattata a tutti gli effetti come figlia di quel genitore.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato al secondo comma dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ed è stato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale (T-160286).

Domande frequenti

Quali fatti devono concorrere per dimostrare il possesso di stato?Devono concorrere il trattamento della persona come figlio da parte del genitore (con mantenimento, educazione e collocamento), la costante considerazione come tale nei rapporti sociali e il riconoscimento di questa qualità da parte della famiglia.
Cosa deve aver fatto il genitore verso la persona interessata?Il genitore deve aver trattato la persona come figlio e aver provveduto in tale qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento.
È sufficiente il solo comportamento del genitore per integrare il possesso di stato?No, la norma richiede che concorrano anche la costante considerazione come figlio nei rapporti sociali e il riconoscimento in tale qualità da parte della famiglia.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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