Art. 240
Contestazione dello stato di figlio
Le tue annotazioni
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Contestazione dello stato di figlio
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L'articolo stabilisce che lo stato di figlio può essere formalmente contestato. Tale contestazione, tuttavia, non è libera ma può avvenire esclusivamente nelle ipotesi indicate dal primo e dal secondo comma dell'articolo 239 del Codice Civile. La disposizione opera quindi un rinvio diretto alle condizioni e ai casi fissati dalla norma precedente.
La norma ha lo scopo di disciplinare la possibilità di contestare giuridicamente lo stato di figlio nei casi specificamente previsti dalla legge.
Si applica a chi intende contestare lo stato di figlio o a chi è interessato dall'accertamento o dalla smentita di tale stato nei casi richiamati.
Un soggetto intende agire per contestare formalmente lo stato di figlio attribuito a una persona. Per farlo validamente, la sua richiesta deve rientrare esattamente in una delle situazioni previste dal primo o dal secondo comma dell'articolo 239 richiamato.
L'articolo 240 è stato modificato dall'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.