Art. 244
Termini dell'azione di disconoscimento
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito".
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-244