CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 244

Termini dell'azione di disconoscimento

In vigore dal 7 feb 2014
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito".
  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita', previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-244

In sintesi

L'articolo disciplina entro quanto tempo può essere avviata l'azione per disconoscere la paternità di un figlio. La madre ha sei mesi di tempo dalla nascita o dalla scoperta dell'impotenza del marito. Il marito ha un anno dalla nascita, dal rientro nel luogo/residenza familiare o dal momento in cui scopre l'adulterio o l'impotenza, ma comunque non oltre cinque anni dalla nascita del figlio. Al contrario, per il figlio l'azione non ha limiti di tempo e può essere promossa da maggiorenne, oppure tramite un curatore speciale se è ancora minorenne.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce termini precisi per contestare la paternità, bilanciando la certezza dello stato di famiglia con il diritto dei soggetti interessati di far emergere la verità biologica.

A chi si applica

Si applica alla madre, al marito (padre presunto) e al figlio, nonché al pubblico ministero o al curatore speciale nei casi previsti.

Esempio pratico

Un uomo scopre due anni dopo la nascita del bambino che la moglie aveva una relazione con un altro uomo al tempo del concepimento. Da quel momento decorre per lui il termine di un anno per agire in giudizio, a patto che non siano già trascorsi cinque anni complessivi dalla nascita del figlio.

Adempimenti e conseguenze

Proposizione dell'azione giudiziaria entro i termini perentori stabiliti (sei mesi per la madre, un anno o massimo cinque anni dalla nascita per il marito; nessuna scadenza per il figlio); la mancata tempestività comporta l'impossibilità di proporre l'azione.

Cosa è cambiato

La norma è stata modificata dalla legge n. 151 del 19 maggio 1975 (art. 95, comma 1) e successivamente dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 (art. 81, comma 1 per l'ultimo comma). Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 134 del 1985 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale relativamente al secondo comma.

Domande frequenti

Il figlio ha un limite di tempo entro cui chiedere il disconoscimento?No, l'azione da parte del figlio è imprescrittibile e può essere avviata al raggiungimento della maggiore età.
Un minorenne può promuovere l'azione di disconoscimento?Sì, tramite un curatore speciale nominato dal giudice: su richiesta del figlio stesso se ha almeno 14 anni, oppure su richiesta del pubblico ministero o dell'altro genitore se ha meno di 14 anni.
Qual è il termine massimo assoluto per i genitori per agire in giudizio?Nei casi previsti per la madre e per il marito, l'azione non può comunque essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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