Art. 246
Trasmissibilità dell'azione
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-246
Trasmissibilità dell'azione
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Se il presunto padre o la madre muoiono prima della scadenza del termine per promuovere il disconoscimento di paternità e senza averlo fatto, l'azione può essere esercitata al loro posto dai loro discendenti o ascendenti. In tale ipotesi, un nuovo termine decorre dalla morte del genitore, dalla nascita del figlio postumo o dal compimento della maggiore età di ciascun discendente. Se invece muore il figlio senza aver intrapreso l'azione, possono agire in sua vece il coniuge o i suoi discendenti. Per questi ultimi, l'azione deve essere promossa entro il termine di un anno dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età di ciascun discendente.
La norma disciplina la possibilità di trasferire ad alcuni stretti familiari il diritto di avviare l'azione di disconoscimento di paternità qualora i soggetti originariamente legittimati siano deceduti prima di averla promossa. Ciò tutela l'interesse dei familiari a chiarire il reale rapporto di filiazione nel rispetto di precisi limiti temporali.
Si applica ai discendenti, agli ascendenti e al coniuge dei soggetti titolari dell'azione di disconoscimento di paternità (presunto padre, madre o figlio) deceduti senza averla promossa.
Un uomo muore prima che sia scaduto il termine per promuovere il disconoscimento di paternità nei confronti di un figlio, senza aver mai avviato la causa. I suoi genitori (ascendenti) o gli altri suoi figli (discendenti) possono decidere di esercitare l'azione in sua vece a partire dalla data del suo decesso.
L'articolo è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (articolo 97, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (articolo 19, comma 2).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.