CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 246
285 / 3261Trasmissibilità dell'azione
In vigore dal 7 feb 2014
Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall', sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Si applicano il sesto comma dell' e l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-246