CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 251
Autorizzazione al riconoscimento.
In vigore dal 7 feb 2014
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-251