CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 251

Autorizzazione al riconoscimento.

In vigore dal 7 feb 2014
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-251

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