CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VI

Art. 2374

Rinvio dell'assemblea.

In vigore dal 1 gen 2004
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2374

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