CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VI
Art. 2374
2575 / 3261Rinvio dell'assemblea.
In vigore dal 1 gen 2004
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2374