CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VI

Art. 2372

Rappresentanza nell'assemblea.

In vigore dal 17 lug 2012
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 210, comma 1) che "Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito"."
  • Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le societa' di gestione armonizzate, nonche' i soggetti extracomunitari che svolgono attivita' di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per piu' assemblee."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2372

In sintesi

I soci con diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, a meno che lo statuto non lo vieti nelle società non quotate o cooperative. La delega deve essere conferita per iscritto, non può essere in bianco ed è sempre revocabile. Non si possono delegare amministratori, sindaci o dipendenti della società (e delle sue controllate). Inoltre, la legge fissa un limite massimo al numero di soci che una stessa persona può rappresentare, variabile a seconda della tipologia e del capitale della società.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la delega del voto in assemblea per consentire ai soci di partecipare tramite un rappresentante, evitando però abusi, conflitti d'interesse ed eccessive concentrazioni di potere.

A chi si applica

Si applica a coloro a cui spetta il diritto di voto nelle assemblee societarie, ai loro rappresentanti delegati e alle società stesse tenute a conservare la documentazione.

Esempio pratico

Un socio impossibilitato a presenziare all'assemblea conferisce una delega scritta a un altro socio indicandone espressamente il nome, accertandosi che questi non sia un amministratore o dipendente della società e che non abbia già superato il limite massimo di soci rappresentabili.

Adempimenti e conseguenze

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della Legge 7 giugno 1974, n. 216; successivamente il quarto comma è stato modificato dall'art. 210, comma 1 dell'atto normativo 098G0073; infine l'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Domande frequenti

È possibile rilasciare una delega con il nome del rappresentante in bianco o pattuire che sia irrevocabile?No, la delega non può mai essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile, a prescindere da qualsiasi patto contrario.
A chi è vietato conferire la rappresentanza in assemblea?La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai relativi componenti di organi o dipendenti.
Quanti soci può rappresentare al massimo la stessa persona?In via generale non più di venti soci; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il limite sale a cinquanta, cento o duecento soci in proporzione all'ammontare del capitale sociale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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