In sintesi
I soci con diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, a meno che lo statuto non lo vieti nelle società non quotate o cooperative. La delega deve essere conferita per iscritto, non può essere in bianco ed è sempre revocabile. Non si possono delegare amministratori, sindaci o dipendenti della società (e delle sue controllate). Inoltre, la legge fissa un limite massimo al numero di soci che una stessa persona può rappresentare, variabile a seconda della tipologia e del capitale della società.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la delega del voto in assemblea per consentire ai soci di partecipare tramite un rappresentante, evitando però abusi, conflitti d'interesse ed eccessive concentrazioni di potere.
A chi si applica
Si applica a coloro a cui spetta il diritto di voto nelle assemblee societarie, ai loro rappresentanti delegati e alle società stesse tenute a conservare la documentazione.
Esempio pratico
Un socio impossibilitato a presenziare all'assemblea conferisce una delega scritta a un altro socio indicandone espressamente il nome, accertandosi che questi non sia un amministratore o dipendente della società e che non abbia già superato il limite massimo di soci rappresentabili.
Adempimenti e conseguenze
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società.
Cosa è cambiato
L'articolo è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della Legge 7 giugno 1974, n. 216; successivamente il quarto comma è stato modificato dall'art. 210, comma 1 dell'atto normativo 098G0073; infine l'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Domande frequenti
È possibile rilasciare una delega con il nome del rappresentante in bianco o pattuire che sia irrevocabile?No, la delega non può mai essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile, a prescindere da qualsiasi patto contrario.
A chi è vietato conferire la rappresentanza in assemblea?La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo, ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai relativi componenti di organi o dipendenti.
Quanti soci può rappresentare al massimo la stessa persona?In via generale non più di venti soci; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il limite sale a cinquanta, cento o duecento soci in proporzione all'ammontare del capitale sociale.
Termini chiave
diritto di votorappresentanzadelegamercato del capitale di rischiosocietà cooperative Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.