Art. 2371
Presidenza dell'assemblea.
Le tue annotazioni
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Presidenza dell'assemblea.
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L'assemblea societaria viene presieduta dal soggetto indicato nello statuto oppure da chi viene eletto a maggioranza dai presenti. Il presidente è affiancato da un segretario, nominato con le stesse modalità, la cui presenza non serve se il verbale è redatto da un notaio. È compito del presidente verificare che l'assemblea sia validamente costituita, controllare l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, dirigere i lavori e proclamare l'esito delle votazioni. Tutti gli esiti di questi controlli devono infine essere riportati nel verbale.
La norma serve a garantire il corretto e ordinato svolgimento dell'assemblea societaria, stabilendo chi debba guidarla e quali siano i suoi precisi compiti di controllo e gestione.
Si applica ai partecipanti all'assemblea, al presidente designato o eletto, al segretario e all'eventuale notaio verbalizzante.
Durante un'assemblea di società, lo statuto non indica chi debba svolgere il ruolo di presidente: i soci presenti votano a maggioranza e nominano un presidente e un segretario. Il presidente nominato verifica i documenti e le presenze dei soci, dirige la discussione e, concluse le votazioni, fa riportare tutti i risultati e le verifiche nel verbale redatto dal segretario.
Il presidente ha l'obbligo di verificare la costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare i lavori e accertare gli esiti del voto; è inoltre obbligatorio dare conto degli esiti di tali accertamenti nel verbale dell'assemblea.
L'articolo 2371 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (come successivamente corretto tramite l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.