CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VI

Art. 2370

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

In vigore dal 20 mar 2010
Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2370

In sintesi

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto. Per le società senza azioni in gestione accentrata, lo statuto può imporre il deposito preventivo delle azioni prima dell'assemblea, con un termine massimo di due giorni non festivi se le azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante. In caso di azioni nominative, la società deve aggiornare il libro dei soci con chi ha partecipato o depositato i titoli. Lo statuto può inoltre autorizzare la partecipazione tramite telecomunicazioni o l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, considerando chi vota in questo modo come effettivamente intervenuto.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina chi ha diritto di partecipare e votare nell'assemblea societaria, stabilendo le regole per verificare la legittimazione dei soci e favorire la partecipazione anche a distanza.

A chi si applica

Si applica alle società per azioni, ai relativi soci e a chiunque sia titolare del diritto di voto nell'assemblea.

Esempio pratico

Una società stabilisce nel proprio statuto che i soci possono partecipare e votare all'assemblea di approvazione del bilancio tramite collegamento telematico oppure inviando il voto per via elettronica. Il socio che trasmette il proprio voto per via elettronica viene registrato nel libro soci e conteggiato come regolarmente intervenuto all'assemblea.

Adempimenti e conseguenze

Le società devono provvedere all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o hanno effettuato il deposito delle azioni nominative; per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, l'eventuale termine di deposito fissato non può superare i due giorni non festivi.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con relativo avviso di rettifica del 2003), successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 limitatamente al comma 2, e infine dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

Domande frequenti

Chi ha il diritto di intervenire all'assemblea societaria?Possono intervenire all'assemblea tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto.
È possibile partecipare all'assemblea a distanza o votare per via elettronica?Sì, se lo statuto lo consente, è possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione oppure votare per corrispondenza o in via elettronica, venendo considerati a tutti gli effetti come intervenuti.
Entro quale termine devono essere depositate le azioni prima dell'assemblea?Il termine è fissato dallo statuto per le società le cui azioni non sono in gestione accentrata, ma non può superare i due giorni non festivi se le azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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