Art. 2370
Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2370
Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2370
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto. Per le società senza azioni in gestione accentrata, lo statuto può imporre il deposito preventivo delle azioni prima dell'assemblea, con un termine massimo di due giorni non festivi se le azioni sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante. In caso di azioni nominative, la società deve aggiornare il libro dei soci con chi ha partecipato o depositato i titoli. Lo statuto può inoltre autorizzare la partecipazione tramite telecomunicazioni o l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, considerando chi vota in questo modo come effettivamente intervenuto.
La norma disciplina chi ha diritto di partecipare e votare nell'assemblea societaria, stabilendo le regole per verificare la legittimazione dei soci e favorire la partecipazione anche a distanza.
Si applica alle società per azioni, ai relativi soci e a chiunque sia titolare del diritto di voto nell'assemblea.
Una società stabilisce nel proprio statuto che i soci possono partecipare e votare all'assemblea di approvazione del bilancio tramite collegamento telematico oppure inviando il voto per via elettronica. Il socio che trasmette il proprio voto per via elettronica viene registrato nel libro soci e conteggiato come regolarmente intervenuto all'assemblea.
Le società devono provvedere all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o hanno effettuato il deposito delle azioni nominative; per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, l'eventuale termine di deposito fissato non può superare i due giorni non festivi.
L'articolo è stato modificato prima dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (con relativo avviso di rettifica del 2003), successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 limitatamente al comma 2, e infine dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.