CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VI

Art. 2373

Conflitto d'interessi.

In vigore dal 20 mar 2010
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell' qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2373

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