CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VI
Art. 2373
Conflitto d'interessi.
In vigore dal 20 mar 2010
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell' qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2373