Art. 2371 · Presidenza dell'assemblea.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VI

Art. 2371

2572 / 3261

Presidenza dell'assemblea.

In vigore dal 1 gen 2004
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2371