Art. 2007
Distruzione del titolo.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2007
Distruzione del titolo.
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Se una persona possiede un titolo al portatore che viene distrutto e riesce a darne la prova, può chiedere a chi lo ha emesso un duplicato o un titolo equivalente. I costi necessari per ottenere il nuovo documento sono interamente a carico del richiedente. Nel caso in cui non si riesca a provare l'avvenuta distruzione, la legge stabilisce che si applichino le regole previste per i casi disciplinati dall'articolo precedente.
La norma tutela il possessore di un titolo al portatore andato distrutto, consentendogli di recuperare la propria posizione senza subire la perdita definitiva del diritto documentato.
Si applica al possessore di un titolo al portatore distrutto e all'emittente del titolo stesso.
Un risparmiatore possiede un titolo al portatore cartaceo che brucia accidentalmente in un incendio domestico. Fornendo la prova certa dell'avvenuta distruzione, egli richiede all'ente emittente un documento sostitutivo. L'emittente rilascia il duplicato addebitando le relative spese di emissione al risparmiatore.
Il richiedente deve provare l'avvenuta distruzione del titolo e farsi carico delle relative spese per ottenere il duplicato o il titolo equivalente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.