CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2009
Forma della girata.
In vigore dal 19 apr 1942
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2009