CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo II

Art. 2004

Limitazione della libertà di emissione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2004

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