CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo II
Art. 2004
Limitazione della libertà di emissione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2004