CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo I
Art. 2002
Documenti di legittimazione e titoli impropri.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2002