CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2011
Effetti della girata.
In vigore dal 19 apr 1942
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2011