CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2012
Obblighi del girante.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2012