CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2017
Opposizione del detentore.
In vigore dal 19 apr 1942
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2017