CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo III

Art. 2017

Opposizione del detentore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore. L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2017

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo