CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2018
Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Durante il termine stabilito dall', il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2018