CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo III
Art. 2018
2139 / 3261Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Durante il termine stabilito dall', il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2018