Art. 2017 · Opposizione del detentore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo III

Art. 2017

2138 / 3261

Opposizione del detentore.

In vigore dal 19 apr 1942
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore. L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale. Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
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