CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo II
Art. 2007
2128 / 3261Distruzione del titolo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2007