Art. 2007 · Distruzione del titolo.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo II

Art. 2007

2128 / 3261

Distruzione del titolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2007