CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1122 ter

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

In vigore dal 18 giu 2013
(Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1122-ter

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