CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 336 bis

Abrogato

Ascolto del minore.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-336-bis

In sintesi

L'articolo 336 bis del Codice Civile, relativo all'ascolto del minore, risulta formalmente abrogato. Il testo attuale si limita a dare atto che la norma non e' piu' in vigore a seguito degli interventi legislativi indicati. Pertanto, l'articolo non contiene disposizioni o regole operative direttamente applicabili.

Perché esiste questa norma

La norma originale riguardava l'ascolto del minore, ma la disposizione in esame ne certifica l'intervenuta cancellazione dall'ordinamento.

A chi si applica

Trattandosi di una disposizione abrogata, non si applica direttamente a nessun soggetto.

Cosa è cambiato

L'articolo 336-bis e' stato abrogato dall'articolo 1, comma 4, lettera e del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con successive modifiche introdotte dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Domande frequenti

L'articolo 336 bis del Codice Civile e' attualmente in vigore?No, l'articolo e' stato espressamente abrogato.
Quale atto ha disposto l'abrogazione dell'articolo?L'abrogazione e' stata disposta dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Qual era la materia trattata dall'articolo 336 bis?L'articolo riguardava l'ascolto del minore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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