Art. 337 sexies
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-337-sexies
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
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L'assegnazione della casa familiare viene decisa considerando principalmente l'interesse dei figli, e il giudice ne tiene conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori. Il diritto di abitarvi si perde se l'assegnatario non vi abita stabilmente, se convive more uxorio o se contrae nuovo matrimonio. I provvedimenti di assegnazione e revoca possono essere trascritti per renderli opponibili a terzi. Inoltre, se ci sono figli minori, ogni genitore deve comunicare all'altro il cambio di residenza o domicilio entro trenta giorni.
La norma mira a tutelare in via prioritaria l'interesse e la stabilità dei figli nell'ambiente domestico familiare e a garantire la reperibilità dei genitori in caso di minori.
Si applica ai genitori, con particolare riguardo a quelli con figli minori, e regola i loro rapporti sull'uso della casa familiare.
Due genitori si separano e il giudice assegna la casa al genitore che vive stabilmente con i figli minori, tenendone conto negli accordi economici. Se successivamente quel genitore si risposa o smette di abitarvi con continuità, perde il diritto all'assegnazione dell'immobile.
I genitori di figli minori sono obbligati a comunicare il cambio di residenza o domicilio entro trenta giorni; la mancata comunicazione obbliga al risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla difficoltà di reperimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.