CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX

Art. 337 sexies

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

In vigore dal 7 feb 2014
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-337-sexies

In sintesi

L'assegnazione della casa familiare viene decisa considerando principalmente l'interesse dei figli, e il giudice ne tiene conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori. Il diritto di abitarvi si perde se l'assegnatario non vi abita stabilmente, se convive more uxorio o se contrae nuovo matrimonio. I provvedimenti di assegnazione e revoca possono essere trascritti per renderli opponibili a terzi. Inoltre, se ci sono figli minori, ogni genitore deve comunicare all'altro il cambio di residenza o domicilio entro trenta giorni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare in via prioritaria l'interesse e la stabilità dei figli nell'ambiente domestico familiare e a garantire la reperibilità dei genitori in caso di minori.

A chi si applica

Si applica ai genitori, con particolare riguardo a quelli con figli minori, e regola i loro rapporti sull'uso della casa familiare.

Esempio pratico

Due genitori si separano e il giudice assegna la casa al genitore che vive stabilmente con i figli minori, tenendone conto negli accordi economici. Se successivamente quel genitore si risposa o smette di abitarvi con continuità, perde il diritto all'assegnazione dell'immobile.

Adempimenti e conseguenze

I genitori di figli minori sono obbligati a comunicare il cambio di residenza o domicilio entro trenta giorni; la mancata comunicazione obbliga al risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla difficoltà di reperimento.

Domande frequenti

Quando viene meno il diritto al godimento della casa familiare?Il diritto decade se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nell'abitazione, se convive more uxorio oppure se contrae un nuovo matrimonio.
Entro quanto tempo va comunicato il cambio di residenza o domicilio in presenza di figli minori?Ciascun genitore deve comunicarlo all'altro genitore entro il termine perentorio di trenta giorni.
Qual è la conseguenza se non si comunica il cambio di residenza o domicilio?La mancata comunicazione obbliga al risarcimento dell'eventuale danno causato al coniuge o ai figli per la difficoltà di reperire la persona.

Termini chiave

casa familiaregodimentomore uxoriotermine perentoriotrascrivibiliopponibili a terzi

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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