CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo I

Art. 2621 bis

Fatti di lieve entità

In vigore dal 14 giu 2015
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all' sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all' riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2621-bis

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