CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo I
Art. 2621 ter
Non punibilità per particolare tenuità
In vigore dal 14 giu 2015
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2621-ter