CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 337 quinquies
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
In vigore dal 7 feb 2014
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-337-quinquies