Disposizioni sulla legge in generaleCapo I

Art. 1

Indicazione delle fonti.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-pre-1

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Indicazione delle fonti. (Art. 1 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo