Art. 1130 bis
Rendiconto condominiale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1130-bis
Rendiconto condominiale.
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La disposizione stabilisce la struttura del rendiconto condominiale, che deve comprendere un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione. Le entrate, le uscite, la situazione patrimoniale, i fondi e le riserve devono essere indicati in modo chiaro per permettere un controllo immediato. L'assemblea ha la facoltà di nominare un revisore per verificare i conti e, negli edifici con almeno dodici unità, un consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo. I condomini e i titolari di diritti sulle unità immobiliari possono sempre consultare ed estrarre copia a proprie spese dei documenti di spesa, i quali vanno conservati per dieci anni.
La norma mira a garantire la trasparenza, la chiarezza e la verificabilità della gestione contabile e patrimoniale del condominio a tutela di tutti i partecipanti.
Si applica ai condòmini, all'assemblea condominiale, all'amministratore e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari.
Un condomino desidera verificare l'esattezza delle spese sostenute per i lavori di pulizia dell'anno passato. Può chiedere di visionare le relative pezze d'appoggio e ottenerne copia a proprie spese, potendo inoltre proporre in assemblea la nomina di un revisore per controllare l'intera contabilità.
Obbligo di redigere il rendiconto con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa espressi in modo da consentire l'immediata verifica; obbligo di conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data di registrazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.