CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1130 bis

Rendiconto condominiale.

In vigore dal 18 giu 2013
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1130-bis

In sintesi

La disposizione stabilisce la struttura del rendiconto condominiale, che deve comprendere un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione. Le entrate, le uscite, la situazione patrimoniale, i fondi e le riserve devono essere indicati in modo chiaro per permettere un controllo immediato. L'assemblea ha la facoltà di nominare un revisore per verificare i conti e, negli edifici con almeno dodici unità, un consiglio di condominio con funzioni consultive e di controllo. I condomini e i titolari di diritti sulle unità immobiliari possono sempre consultare ed estrarre copia a proprie spese dei documenti di spesa, i quali vanno conservati per dieci anni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la trasparenza, la chiarezza e la verificabilità della gestione contabile e patrimoniale del condominio a tutela di tutti i partecipanti.

A chi si applica

Si applica ai condòmini, all'assemblea condominiale, all'amministratore e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari.

Esempio pratico

Un condomino desidera verificare l'esattezza delle spese sostenute per i lavori di pulizia dell'anno passato. Può chiedere di visionare le relative pezze d'appoggio e ottenerne copia a proprie spese, potendo inoltre proporre in assemblea la nomina di un revisore per controllare l'intera contabilità.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di redigere il rendiconto con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa espressi in modo da consentire l'immediata verifica; obbligo di conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data di registrazione.

Domande frequenti

Quali documenti devono comporre obbligatoriamente il rendiconto condominiale?Il rendiconto si compone del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione che indichi anche i rapporti in corso e le questioni pendenti.
I singoli condomini possono controllare le fatture e le ricevute di spesa?Sì, i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni momento ed estrarne copia a proprie spese.
Per quanto tempo devono essere conservati i documenti contabili del condominio?Le scritture contabili e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni a partire dalla data della loro registrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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