CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1117 bis
Ambito di applicabilità.
In vigore dal 18 giu 2013
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1117-bis