CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1117 bis

Ambito di applicabilità.

In vigore dal 18 giu 2013
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1117-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo