CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1117 quater
Tutela delle destinazioni d'uso.
In vigore dal 18 giu 2013
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1117-quater