CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo XIII
Art. 448 bis
Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli.
In vigore dal 7 feb 2014
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all', possono escluderlo dalla successione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-448-bis