CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1122 ter
1239 / 3261Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
In vigore dal 18 giu 2013
(Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni).
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1122-ter