Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le materie prime quali definite all’articolo 2, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (36)
Fonte: reg-2025-12-16-2643 — art. 2 →i materiali necessari per produrre le quantità necessarie di contromisure mediche di rilevanza per le crisi
Fonte: reg-2022-10-24-2372 — art. 2 →i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa pertinenti
Fonte: reg-2023-07-20-1525 — art. 2 →