Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«accordo di acquisto anticipato»: un appalto pubblico con uno o più operatori economici che mira a sostenere lo sviluppo o la produzione rapidi di un prodotto e in virtù del quale il diritto di acquistare un determinato numero di prodotti in un determinato arco di tempo e a un determinato prezzo è subordinato al prefinanziamento di una parte dei costi iniziali sostenuti dagli operatori economici interessati; sebbene sia giuridicamente vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti e per il contraente, un accordo di acquisto anticipato deve essere ulteriormente attuato mediante la conclusione di contratti con i contraenti interessati;
2)
«soggetto di un altro paese terzo»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina, oppure un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in Ucraina o in un paese associato, ma che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato diverso dall'Ucraina;
3)
«paesi associati»: i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo che applicano il presente regolamento conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo;
4)
«strozzatura»: un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;
5)
«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto secondo la definizione di cui all’, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di investitori e istituti di finanziamento commerciali;
6)
«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione oppure a uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (32);
7)
«amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
8)
«controllo»: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
9)
«prodotti di rilevanza per la crisi»: prodotti per la difesa o loro componenti o materie prime ovvero prodotti o servizi critici per la loro produzione la cui disponibilità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento e che devono essere garantiti per rispondere a una crisi di approvvigionamento;
10)
«azione di innovazione in materia di difesa»: un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi per la difesa nuovi, modificati o migliorati e che possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
11)
«prodotti per la difesa»: i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché i lavori, le forniture e i servizi direttamente legati a tali prodotti per ognuno e tutti gli elementi del loro ciclo di vita ai sensi dell', lettera c), della direttiva 2009/81/CE;
12)
«gestione dinamica della disponibilità»: la fornitura di prodotti per la difesa in tempo utile, nel luogo concordato e ai livelli di disponibilità concordati, nonché la gestione dei rischi di disponibilità che potrebbero concretizzarsi sotto forma di carenza del prodotto per la difesa in questione; in tale contesto, la «disponibilità» è la capacità del prodotto per la difesa di funzionare perfettamente in determinate condizioni e di essere pronto all'uso, ove necessario;
13)
«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto giuridico;
14)
«informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati nell'ambito di una determinata azione a norma del presente regolamento, indipendentemente dalla loro forma o natura;
15)
«termine di esecuzione»: il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;
16)
«soggetto giuridico»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
17)
«ciclo di vita»: tutte le possibili fasi successive di un prodotto, dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di disattivazione e smaltimento;
18)
«manutenzione»: tutte le azioni intraprese per garantire la prontezza e la capacità operativa di un prodotto per la difesa, in particolare per mantenere i materiali in condizioni specifiche, o riportarli a dette condizioni, fino alla fine del loro utilizzo, quali prontezza alla missione, longevità e aggiornamenti, personalizzazione e specializzazione, ispezione, revisione, collaudo, mantenimento, modifiche, classificazione in termini di funzionalità, riparazione, recupero, ricostruzione, rigenerazione, salvataggio e cannibalizzazione;
19)
«impresa a media capitalizzazione» o «mid-cap»: un'impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (35);
20)
«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato oppure un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato che ha però le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
21)
«costi non ricorrenti»: i costi che si verificano una tantum o a intervalli irregolari, in particolare i costi di progettazione, sviluppo e investimento necessari per la produzione o la manutenzione di prodotti per la difesa o la riserva di capacità di fabbricazione;
22)
«accordo di off-take»: qualsiasi accordo contrattuale tra, da un lato, almeno tre Stati membri e, se del caso, paesi associati o l'Ucraina e, dall’atro, almeno un fabbricante di prodotti per la difesa che preveda un impegno da parte degli Stati membri e, se del caso, di paesi associati o l'Ucraina, ad acquisire una determinata quantità di prodotti per la difesa in un determinato periodo di tempo oppure un impegno da parte del fabbricante di prodotti per la difesa a concedere agli Stati membri e, se del caso, ai paesi associati o all'Ucraina l'opzione di procedere a tale appalto;
23)
«originatore»: l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione, lo Stato membro o un soggetto istituito a norma del presente regolamento sotto la cui autorità sono state create informazioni classificate;
24)
«ente appaltante»: un'amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, una struttura per un programma europeo di armamento (SEAP), l'Agenzia europea per la difesa (European Defence Agency - AED) o un'organizzazione internazionale designata da Stati membri, da paesi associati, dall'Ucraina o da una SEAP per condurre un appalto comune per loro conto;
25)
«materie prime»: le materie prime quali definite all’, punto 1) del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
26)
«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un'azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla sua forma o natura e che possa o no essere protetto, nonché qualsiasi diritto a esso collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
27)
«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del Programma o dello strumento di sostegno per l'Ucraina che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nel programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali;
28)
«informazioni sensibili»: informazioni e dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
29)
«piccole e medie imprese» (PMI): piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all' dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
30)
«piccola impresa a media capitalizzazione» o «piccola mid-cap»: un'impresa quale definita nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione (37);
31)
«subappaltatore»: un operatore economico proposto da un candidato, da un offerente o da un contraente per eseguire, sotto la supervisione del contraente principale, compiti o servizi specifici che contribuiscono alla progettazione o alla fabbricazione di un prodotto per la difesa e che sono diversi da quelli svolti dai fornitori per l'esecuzione del contratto, per i quali gli è assegnato almeno il 15 % del valore del contratto, e che necessita di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione di tale contratto; ai fini della presente definizione, per «fornitore» si intende un operatore economico che fornisce al contraente componenti di propria progettazione o produzione.
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