Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 lug 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«materie prime»: i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa pertinenti;
2)
«strozzatura»: un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;
3)
«destinatario»: un soggetto con cui sono stati firmati un accordo o una convenzione di finanziamento o cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;
4)
«richiedente»: una persona fisica o un soggetto che ha presentato domanda nell'ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione;
5)
«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti intermedi;
6)
«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto;
7)
«soggetto»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
8)
«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (23);
9)
«informazioni sensibili»: le informazioni e i dati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
10)
«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto stabilito in un paese terzo non associato o, qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
11)
«lead time di produzione»: il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;
12)
«prodotti per la difesa pertinenti»: munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili;
13)
«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all', punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme non rimborsabili di aiuto o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
14)
«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nel quadro dello strumento che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nell'ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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