Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari
Fonte: reg-2009-07-13-767 — art. 3 →miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari
Fonte: dlgs-2004-05-10-149 — art. 2 →i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE
Fonte: reg-2003-09-22-1831 — art. 2 →