Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 giu 2004
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele; c) «additivo»: additivo quale definito dall', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi; e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari; f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali; g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera; h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali; i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni; l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonché, gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi; m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento; n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-10;149#art-2

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Definizioni (Art. 2 Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.) — Testo vigente | Portale Normativo