Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
mangime, medicato o meno, non destinato a contenere una specifica sostanza attiva
Fonte: reg-2018-12-11-4 — art. 3 →mangime non bersaglio quale definito all’articolo 3, punto 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/4
Fonte: reg-2024-02-07-1159 — art. 2 →