Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2018
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
le definizioni di «mangime», «impresa nel settore dei mangimi», e di «immissione sul mercato» di cui, rispettivamente, ai punti 4, 5 e 8 dell’ del regolamento (CE) n. 178/2002;
b)
le definizioni di «additivi per mangimi» e di «razione giornaliera» di cui, rispettivamente, alle lettere a) e f) dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003;
c)
le definizioni di «animale destinato alla produzione di alimenti», «animale non destinato alla produzione di alimenti», «animale da pelliccia», «materie prime per mangimi», «mangimi composti», «mangimi completi», «mangimi complementari», «mangimi minerali», «durata minima di conservazione», «lotto», «etichettatura» ed «etichetta» di cui, rispettivamente, alle lettere c), d), e), g), h), i) j), k), q), r), s) e t) dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009;
d)
la definizione di «stabilimento» di cui alla lettera d) dell’ del regolamento (CE) n. 183/2005;
e)
le definizioni di «controlli ufficiali» e di «autorità competenti» di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 1, e al punto 3 dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
f)
le definizioni di «medicinale veterinario», «sostanza attiva», «medicinale veterinario immunologico», «antimicrobico», «antiparassitario», «antibiotico», «metafilassi», «profilassi» e «tempo di attesa», di cui, rispettivamente, ai punti 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 e 34 dell’ del regolamento (UE) 2019/6 e la definizione di «riassunto delle caratteristiche del prodotto» di cui all’articolo 35 di detto regolamento.
2. Si applicano le seguenti definizioni:
a) «mangime medicato»: un mangime pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti;
b) «prodotto intermedio»: un mangime che non è pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari e materie prime per mangimi o mangimi composti, esclusivamente destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di mangimi medicati;
c) «mangime non bersaglio»: mangime, medicato o meno, non destinato a contenere una specifica sostanza attiva;
d) «contaminazione incrociata»: la contaminazione di mangimi non bersaglio con una sostanza attiva proveniente dal precedente uso di impianti o attrezzature;
e) «operatore del settore dei mangimi»: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il controllo di tale persona;
f) «miscelatore mobile»: un operatore del settore dei mangimi con uno stabilimento per mangimi che consiste in un veicolo attrezzato per la fabbricazione di mangimi medicati;
g) «miscelatore in azienda»: un operatore del settore dei mangimi che fabbrica mangimi medicati a uso esclusivo presso la sua azienda;
h) «prescrizione veterinaria di mangimi medicati»: un documento rilasciato da un veterinario per i mangimi medicati;
i) «pubblicità»: la realizzazione di una rappresentazione, in qualsiasi forma, in relazione al mangime medicato e ai prodotti intermedi, allo scopo di promuovere la prescrizione o l’uso di mangimi medicati, comprese anche le forniture di campioni e le sponsorizzazioni;
j) «detentore di animali»: la persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base permanente o temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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