Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali
Fonte: reg-2024-06-13-1781 — art. 2 →un mangime che non è pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari e materie prime per mangimi o mangimi composti, esclusivamente destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di mangimi medicati
Fonte: reg-2018-12-11-4 — art. 3 →prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011
Fonte: reg-2021-04-13-632 — art. 2 →prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011
Fonte: reg-2019-11-18-2007 — art. 2 →un prodotto derivato dai materiali di categoria 3 destinato alla fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio e le cui fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state completate in misura sufficiente a considerarli come prodotti trasformati e a rendere il materiale idoneo a tale scopo, fatte salve le successive manipolazioni o trasformazioni (miscelazione, rivestimento, assemblaggio, imballaggio, etichettatura) necessarie per consentirne l’immissione sul mercato o la messa in servizio in conformità della normativa comunitaria
Fonte: reg-2006-12-22-2007 — art. 2 →