Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 apr 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«prodotto composto»: prodotto composto come definito all’, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/625;
2.
«setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell’allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (6);
3.
«piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell’allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;
4.
«peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell’allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;
5.
«prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell’allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;
6.
«pelli trattate»: pelli trattate come definite nell’allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;
7.
«lana non trattata»: lana non trattata come definita nell’allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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